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Guida alla CEI EN 61439

Dichiarazione di conformità del quadro elettrico: come si compila (senza errori)

Pubblicato il 14 settembre 2026 · Lettura 7 minuti · A cura di Algor S.r.l.

È l'ultimo foglio del fascicolo, quello con la firma: la dichiarazione di conformità. Un documento breve — mezza pagina — che però condensa tutto il lavoro fatto sul quadro. E proprio perché è breve, gli errori si vedono subito: direttive abrogate, norme senza edizione, dichiarazioni fotocopia senza matricola. Vediamo come si compila bene, campo per campo.

Prima cosa: non è una sola

Intorno al quadro girano tre documenti che si chiamano quasi allo stesso modo, e conviene distinguerli subito.

La guida ABB, in Appendice A, propone i facsimili dei primi due, più un certificato di collaudo e una check-list delle prove individuali: una buona base di partenza, con le avvertenze che vedremo.

La dichiarazione di conformità UE, voce per voce

Chi dichiara. Ragione sociale e sede del costruttore del quadro — cioè tu, che dichiari «sotto la propria responsabilità». Non il costruttore originale del sistema, non il fornitore dei componenti: chi assembla e immette il quadro sul mercato, firma.

Quale quadro. Tipo, numero di serie (matricola) e anno di apposizione della marcatura. È il campo che lega la dichiarazione a quel quadro: senza matricola, davanti a un controllo o a un contenzioso, la dichiarazione non dimostra nulla.

Le direttive. Per un quadro di distribuzione i riferimenti sono la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (si applica sopra i 50 V in corrente alternata) e la Direttiva EMC 2014/30/UE. Il facsimile ABB annota un dettaglio utile: la direttiva EMC si omette nei casi in cui non è pertinente. Attenzione ai modelli vecchi: molti citano ancora la 2006/95/CE e la 2004/108/CE, abrogate — un errore che invecchia la dichiarazione alla prima lettura.

Le norme armonizzate, con l'edizione. CEI EN 61439-1 più la parte specifica (per i quadri di potenza la 61439-2, per i DBO la 61439-3), ciascuna con l'edizione applicata. Non è pignoleria: applicare la norma armonizzata dà la presunzione di conformità alla direttiva, e l'edizione dice quale norma hai applicato davvero — un dettaglio che pesa, per esempio, nel passaggio alla 61439-3:2024.

Data, luogo e firma. Con nome completo e funzione della persona che firma per conto del costruttore. Una sigla illeggibile senza qualifica è un altro classico da evitare.

Nota sulla dicitura: con le direttive del 2014 il nome corretto del documento è «dichiarazione di conformità UE» — la vecchia intestazione «CE» appartiene ai modelli precedenti. Sulla targa del quadro, invece, la marcatura resta «CE»: lì non è cambiato nulla.

Su cosa poggia la firma

La dichiarazione non crea la conformità: la attesta. Dietro quella mezza pagina devono esserci le verifiche di progetto e le verifiche individuali: le prime ereditate dal costruttore originale (se assembli da un sistema di serie, rispettandone le istruzioni) o eseguite da te; le seconde fatte e registrate su quel singolo quadro, con il verbale di collaudo riferito alla matricola. Firmare senza avere quei documenti in archivio è come emettere un assegno senza copertura: il problema non si vede oggi, si vede quando qualcuno lo incassa.

Gli errori più comuni

Dove va a finire

La dichiarazione si conserva per almeno 10 anni insieme al fascicolo tecnico, a disposizione delle autorità. Consegnarne copia al cliente è una facoltà, non un obbligo — ma è un gesto che parla bene di te, soprattutto se arriva ordinata insieme al resto della documentazione. I manuali d'uso e manutenzione, invece, accompagnano sempre il quadro. E se anni dopo il quadro viene modificato da qualcuno, la tua dichiarazione datata e riferita alla matricola è ciò che delimita, nero su bianco, dove finisce la tua responsabilità.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra la dichiarazione di conformità alla norma e la dichiarazione di conformità UE?

La dichiarazione di conformità alla norma attesta che il quadro è stato realizzato a regola d'arte secondo la CEI EN 61439 e le sue verifiche: è rivolta soprattutto al cliente. La dichiarazione di conformità UE attesta la conformità alle direttive europee applicabili (Bassa Tensione 2014/35/UE e, quando pertinente, EMC 2014/30/UE) ed è il documento che accompagna la marcatura CE. Sono documenti diversi, ed entrambi poggiano sullo stesso fascicolo tecnico.

La dichiarazione di conformità va consegnata al cliente?

Non è un obbligo: il costruttore del quadro può consegnarne una copia al cliente, ma ciò che conta è conservarla — insieme al fascicolo tecnico — per almeno 10 anni, a disposizione delle autorità. I manuali d'uso e manutenzione, invece, accompagnano sempre il quadro.

Si scrive ancora «dichiarazione CE di conformità»?

Con le direttive del 2014 la dicitura corretta è «dichiarazione di conformità UE»; la marcatura sul quadro resta invece «CE». Molti facsimili in circolazione usano ancora la vecchia intestazione e, soprattutto, citano direttive abrogate come la 2006/95/CE e la 2004/108/CE: oggi i riferimenti giusti sono la 2014/35/UE e la 2014/30/UE.

Ogni dichiarazione con il suo quadro, ogni firma con le sue prove

Scarica la guida al fascicolo del quadro secondo la CEI EN 61439, o prova OpenCloud per avere dichiarazioni, verbali e fascicoli sempre collegati alla matricola giusta.